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Rispetto della tempistica per la richiesta di distacco o allaccio delle utenze, per la documentazione di fine lavori e per la certificazione di agibilità: ordinanza del Sindaco e dell'Assessore alla Ricostruzione
Nel canale sisma
28-10-2013
 

E' stata pubblicata sul sito internet del Comune dell'Aquila un’ordinanza con la quale si stabilisce che, ai fini dell’allaccio o del riallaccio delle utenze per gli immobili ristrutturati o ricostruiti a seguito del sisma, le relative domande devono essere presentate, “da parte del beneficiario del contributo, dei suoi delegati o rappresentanti (amministratori di condominio o presidenti di consorzio), almeno 120 giorni prima della data prevista di ultimazione dei lavori”. Il beneficiario del contributo è inoltre tenuto, sulla base dell’ordinanza, a espletare tutte le procedure per la stipula del contratto con la società di vendita scelta per la fornitura entro 30 giorni prima della data suddetta.
Le domande per il distacco amministrativo e tecnico delle utenze e di allaccio delle forniture ad uso cantiere dovranno inoltre essere presentate, sempre da parte dei beneficiari del contributo o loro delegati o rappresentanti, all’atto della comunicazione al beneficiario della concessione dell’anticipazione sull’indennizzo. Quanto all’invio della comunicazione di ultimazione dei lavori da parte del soggetto esecutore, quest’ultimo dovrà provvedere, al termine del tempo dichiarato in progetto, a inviare formale comunicazione al direttore dei lavori e, per conoscenza, al settore Ricostruzione del Comune e, a seguito di tale comunicazione, il direttore dei lavori “rilascia, immediatamente e senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’ultimazione degli stessi”. Il beneficiario del contributo, o il suo delegato o rappresentante, deve quindi depositare, entro 30 giorni dal rilascio di quest’ultimo certificato, la documentazione prevista ovvero il conto finale, ed entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, la domanda per il rilascio del certificato di agibilità.
Nel caso in cui le istanze non siano prodotte nei termini indicati, l’ordinanza stabilisce che le eventuali richieste delle proroghe delle forme assistenziali, dovute alla mancanza dei servizi essenziali, quali energia elettrica, gas e acqua, non potranno essere accolte e che il contributo rilasciato, così come il compenso dei rappresentanti del beneficiario, saranno decurtati secondo quanto previsto dalla normativa sulla ricostruzione.

Il testo dell'ordinanza è pubblicato nell'area "Amministrazione", sezione "Concorsi, Gare e Avvisi", pagina "Avvisi", raggiungibile cliccando qui sotto, su "maggiori informazioni". Link alla stessa pagina sono situati anche nella sezione "Ricostruzione, normativa e documenti" dell'area "Il Sisma" (parte riservata ai documenti del settore Ricostruzione privata) e nella pagina "Avvisi" della sezione "I contributi per la ricostruzione", dell'area "Il Sisma".