Gli articoli 19 e 20 della legge n. 515 del 10 dicembre 1993 dispongono che i Comuni, dalla data indizione dei comizi elettorali, sono tenuti a mettere a disposizione di partiti e movimenti, presenti alla competizione elettorale, locali di loro proprietà predisposti per conferenze e dibattiti. Qui sotto è pubblicato il provvedimento che contiene le indicazioni sulle sale in questione e le modalità per richiederle.